Per domicilio digitale si intende l’indirizzo presso il quale la Pubblica Amministrazione invia atti, comunicazioni e notifiche al cittadino. In pratica, il domicilio digitale altro non è che un servizio di recapito certificato, come una PEC o equivalente per tutte le comunicazioni e notifiche al cittadino da parte delle Pubbliche Amministrazioni soggette al CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il Codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82), come noto, costituisce un corpo organico di disposizioni che privilegia l’uso dell’informatica come strumento principale nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini.
Come attivare un domicilio digitale?
Per attivare un domicilio digitale occorre innanzitutto avere indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o un analogo sistema internazionale equivalente, come ad esempio il SERC (servizio elettronico di recapito certificato fiduciario di base erogato da un prestatore qualificato secondo quanto stabilito nel regolamento eIDAS UE 910/2014).
Il decreto legislativo 217 del 13 dicembre 2017, che integra e modifica il codice dell’amministrazione digitale, nella sua regolamentazione del domicilio digitale stabilisce comunque che questo può essere realizzato sia tramite una PEC sia mediante un SERC qualificato.
E quindi cosa occorre fare entro il 1° ottobre?
Non si tratta di un nuovo adempimento burocratico! Nell’era della digitalizzazione e della dematerializzazione, il decreto semplificazioni ha inteso rafforzare per imprese e professionisti l’obbligo di utilizzare il domicilio digitale con l’introduzione di importanti sanzioni. Solo chi non si è ancora adeguato deve fare la comunicazione.
I professionisti che non hanno comunicato il proprio domicilio digitale al proprio ordine sono soggetti a diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dell’ordine o collegio di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’ordine o il collegio di appartenenza irroga la sanzione della sospensione dal relativo albo, ordine o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio da parte del professionista.
Allo stato attuale, moltissimi professionisti si interfacciano già da tempo con la Pubblica Amministrazione mediante l’uso della PEC e, pertanto, hanno già comunicato all’ordine il proprio domicilio digitale, ma potrebbero ancora esserci professionisti non ancora in regola oppure casi di pec scaduta, pec inattiva, non rinnovata o cambi di indirizzo PEC.
Per quanto riguarda le imprese, quelle che non hanno già provveduto a tale adempimento devono comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre. Le imprese inadempienti o quelle il cui domicilio digitale è stato cancellato dal registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.
Contestualmente all’erogazione della sanzione, l’ufficio del registro delle imprese assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A.
Sempre il decreto legge n. 76/2020 incentiva al massimo l’utilizzo dello SPID eleggendolo a strumento utile per la semplificazione dei rapporti tra PA e cittadini. L’accesso a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione potrà avvenire in modalità digitale attraverso questo tipo di identificazione.
Lo SPID (sistema pubblico d’identità digitale) permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione con un’unica identità digitale (coppia utente/password) utilizzabile da PC, tablet e smartphone. Obiettivo dello SPID è quello di favorire l’offerta di servizi online per cittadini e persone giuridiche da parte di imprese e PA.
Alcune Pubbliche Amministrazioni stanno già affiancando lo SPID ai tradizionali metodi di riconoscimento attivi (password e pin). Altre P.A. stanno già sostituendo i tradizionali metodi di riconoscimento con lo SPID (l’INPS ha annunciato che a partire dal prossimo 1° ottobre 2020 si potrà accedere al sito esclusivamente tramite lo SPID).
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